La L.R. 21/2011, pubblicata sul BURAS del 29 novembre 2011, n. 35, al Capo IV, “Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia e paesaggistica”, artt. 16-19, ha introdotto importanti modifiche ed integrazioni alla L.R. 28/1998 in un’ottica di potenziamento delle funzioni dei Comuni in materia di tutela paesaggistica e di semplificazione procedimentale, con conseguente maggiore efficienza amministrativa e accelerazione dei tempi di ottenimento dei titoli abilitativi.
Nello specifico l’art. 17 della L.R. 21/2011 ha modificato l’art. 3 della L.R. 28/1998 aggiornando in primo luogo i riferimenti normativi di cui al comma 1. La norma riformulata prevede, infatti, che l’organo comunale competente per territorio, nel rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche relative alle tipologie di opere elencate dalla lettere a) fino alla lettera h bis) del primo comma dell’art. 3, sia tenuto a rispettare quanto disposto dal vigente D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
In secondo luogo le modifiche apportate al primo comma dell’art. 3 della L.R. n. 28/1998 comportano un notevole ampliamento delle competenze comunali in materia paesaggistica, in quanto aumentano le tipologie di intervento che possono essere autorizzate dal Comune.
Gentili Concittadini,
dal 1° gennaio 2019, inizia il nuovo servizio di raccolta rifiuti gestito in forma associata dall’Unione dei Comuni del Coros per i Comuni di Cargeghe, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi (dal 1 novembre 2019), Putifigari, Tissi, Uri e Usini. Il nuovo appalto introdurrà alcuni sostanziali cambiamenti, che con l’avvio effettivo del servizio, verranno successivamente approfonditi da un’estesa campagna informativa.
I Comuni che possono esercitare competenza in materia paesaggistica sono esclusivamente quelli muniti della subdelega regionale all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica ai sensi dell’art. 146, comma 6, del D.lgs. n. 42/2004, ovvero quelli che dispongono di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
Consulta la locandina ed il calendario esplicativo pubblicato sul sito dell'Unione.
L’art. 3 della L.R. 28/1998, così come modificato e integrato dalla L.R. 21/2011, prevede che:
1) “Sono rilasciate dall'organo comunale competente per territorio, nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni paesaggistiche relative a:
a) interventi su edifici privati riguardanti le categorie di opere di cui all'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli previsti dalla lettera e) e di quelli ricadenti in aree di centro storico (zona urbanistica "A") non soggette a disciplina di piano particolareggiato o comunque attuativo, ovvero quando tale piano non sia stato precedentemente approvato ai sensi della Legge n. 1497 del 1939;
b) interventi di nuova costruzione ricadenti nelle zone urbanistiche di completamento "B", con esclusione di quelli comportanti la demolizione delle preesistenze edificate nel periodo anteriore al 29 giugno 1939;
c) gli interventi previsti negli strumenti di attuazione di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), approvati ai sensi dell'articolo 9, comma 5;
d) posa in opera di insegne;
e) linee elettriche di bassa tensione;
f) trivellazione di pozzi per l'utilizzazione delle falde acquifere, escluse quelle minerali e termali;
g) opere agro-silvo-pastorali non residenziali in agro (zona urbanistica "E"), purché sia rispettato l'indice edificatorio pari a 0,03 mc/mq.;
h) attività silvo-colturali, arboricoltura da legno, potature e manutenzione del patrimonio arboreo, opere antincendio e fasce tagliafuoco, lavori di difesa forestale, con esclusione del taglio a raso degli alberi ad alto fusto o cedui e delle opere di rimboschimento interessanti superfici superiori a 2 Ha;
h bis) gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010;
2) Sono parimenti rilasciati dall'organo comunale competente i pareri (pareri sui condoni edilizi per opere abusive realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico n.d.r) di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 28 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 [Non possono conseguire il rilascio alla concessione o all’autorizzazione in sanatoria le opere abusive, realizzate dopo l’apposizione del vincolo che si trovino:
d) in zone soggette a vincoli posti a tutela di preminenti interessi pubblici ovvero su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici, a meno che l’amministrazione competente dichiari il non pregiudizio degli interessi pubblici tutelati, ovvero conceda l’uso del suolo.(n.d.r)]
richiesti anche ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Legge finanziaria 1995), che abbiano per oggetto le opere previste al comma 1).
2bis) I provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, compresi i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni, che hanno per oggetto le opere ed i lavori previsti dal comma 1), sono rilasciati dall'organo comunale.”
Con il nuovo servizio RR.SS.UU., l’Unione Coros si prefigge l’ambizioso obiettivo di raggiungere una % di raccolta differenziata del 90% entro l’anno 2021 , passando per gli obiettivi intermedi del 80% nel il 2019 e dell’85% nel 2020.
La lett. c) del comma 1 dell’art. 3 della L.R. 28/1998, a seguito della recante modifica normativa, prevede che siano rilasciate dall’organo comunale competente per territorio le autorizzazioni paesaggistiche relative a tutti gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi di cui all’art. 21 della legge regionale n. 45 del 1989. Presupposto che determina la competenza in capo al Comune è sempre l’approvazione da parte del Servizio di tutela paesaggistica competente per territorio ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.R. 28/98. L’approvazione paesaggistica dello strumento attuativo si inserisce a monte dell’esercizio delle competenze comunali al rilascio del titolo autorizzatorio, e si pone come condizione per l’attribuzione della sub-delega. Restano comunque salve le approvazioni dei piani attuativi già effettuate ai sensi della L. 1497/39.
Si evidenzia che, prima delle modifiche introdotte dalla L.R. 21/2011, la competenza comunale era limitata ai soli “interventi di nuova costruzione” mentre ora, a seguito delle citate modifiche, la competenza comunale risulta estesa a tutti gli interventi previsti negli strumenti attuativi, tra cui si deve annoverare anche quella al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica relativa alle opere di urbanizzazione in esecuzione degli stessi strumenti attuativi.
Rientrano infine nella delega di cui alla lett. c) dell’art. 3 gli interventi previsti dai piani di settore o regolamenti quali piani di arredo urbano, piano del verde, regolamenti per l’installazione di fioriere, pedane, gazebo, chioschi, cartellonistica pubblicitaria. Pertanto, anche in questi casi, l’approvazione ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.R. 28/98 è condizione necessaria per l’esercizio della subdelega da parte dei Comuni, fatte salve le competenze comunque delegate ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. 28/1998, che sono, in ogni caso, in capo all’Ente locale.
“Con il D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale), la raccolta differenziata è diventata un obbligo di legge per tutti i cittadini; dal momento in cui scegliamo di acquistare un prodotto, infatti, iniziamo a produrre dei rifiuti che siamo poi chiamati a separare e conferire in modo corretto e consapevole.
PRIMA REGOLA: RIDURRE I RIFIUTI
Il comma h bis), introdotto nell’art. 3, comma 1, della L.R. 28/1998 dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 17 della L.R. 21/2011 dispone che gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al D.P.R. n. 139 del 2010 siano di competenza comunale.
Attraverso l’inserimento di questa lettera, l’originario impianto della subdelega contenuto nella L.R. 28/1998 risulta notevolmente ampliato, dovendo ascrivere alla competenza comunale anche le tipologie di intervento previste nell’allegato 1 del D.P.R. Relativamente all’elencazione degli interventi contenuta nell’allegato 1 al D.P.R. 139/2010, appare necessario precisare che l’elenco degli interventi è tassativo, mentre l’individuazione delle singole opere descritte ai nn. 4, 5,13 e 17 ha un valore meramente esemplificativo ma non esaustivo.
Lo sforzo che ci viene richiesto ha lo scopo di:
Una corretta gestione dei rifiuti ha quindi dei benefici (ambientali, sociali ed economici) per tutti i cittadini.
PERCHÉ FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Per rendere più agevole il lavoro degli operatori addetti alla selezione del materiale ed ottenere i migliori risultati rispetto al recupero dei materiali, tutti i cittadini, oltre ad utilizzare per i loro rifiuti le apposite buste e contenitori, devono osservare alcuni semplici accorgimenti:
LE REGOLE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Alcune tipologie di intervento (precisamente i nn. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 22, 23, 28, previsti dal citato D.P.R. 139) non possono essere realizzate con procedimento semplificato di autorizzazione se collocate all’interno di beni paesaggistici di cui all’art. 136 lett. a), b) e c) del D. Lgs. 42/2004. Nei nn. 1 e 28 il legislatore ha poi previsto che tali interventi non possano essere realizzati con le modalità proprie del D.P.R. 139 anche nelle zone omogenee “A” e quelle ad esse assimilabili.
Sulle tipologie di intervento escluse, si evidenzia che sono da interpretare secondo il loro senso letterale. Ne consegue che il divieto di realizzare alcune tipologie di intervento attraverso il procedimento semplificato di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, così come dall’allegato n. 1 del D.P.R. 139/2010, riguarda solo i beni paesaggistici dell’art. 136, lett. a), b), e c), individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 e, nei casi previsti, i beni paesaggistici compresi all’interno delle zone “A” e ad esse assimilabili.
Al di fuori di queste tassative ipotesi letteralmente considerate, il comma h bis) è quindi da interpretarsi nel senso che tutti gli interventi di cui all’allegato 1 del D.P.R. 139/2010 sono da realizzarsi acquisendo preventivamente l’autorizzazione paesaggistica in forma semplificata anche se ricadono all’interno dei centri di antica e prima formazione. Sul punto pare opportuno e utile ricordare che, riguardo agli interventi ubicati all’interno dei centri di antica e prima formazione, nell’esercizio delle funzioni delegate, i Comuni si devono attenere alle prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale (artt. 51 e 52 N.T.A.) nonché alle prescrizioni contenute nelle Determinazioni di verifica di conformità della pianificazione attuativa alla pianificazione paesaggistica.
Per quanto riguarda carta, vetro, e plastica l'Unione dei Comuni del Coros ha attivato convenzioni con i consorzi:
che, oltre a ricevere i rifiuti differenziati, attuano il doppio controllo sulla quantità e sulla qualità della frazione ricevuta, con particolare attenzione alla percentuale di impurità presenti. È sulla base dei risultati dei controlli che viene calcolato il compenso che l'Unione riceve dai Consorzi su indicati: il compenso, rapportato sia alla quantità conferita dai cittadini, sia alla qualità della frazione (presenza o assenza di materiale non idoneo al riciclo), viene poi proporzionalmente ripartito tra tutti i Comuni di Cargeghe, Muros, Olmedo, Putifigari, Tissi, Usini.
L’art. 17, comma 1, lettera e), della L.R. 21/2011 introduce nel testo dell’art. 3 della L.R. 28/1998 il comma 2 bis con il quale è attribuita per la prima volta ai Comuni, limitatamente alle tipologie di interventi di cui al comma 1 del medesimo art. 3 la competenza a rilasciare i provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167, commi 4 e 5, del D.lgs. 42/2004. Per espressa previsione normativa rientra nella sfera di competenza del Comune anche l’adozione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previste dal medesimo art. 167 come effetto della conclusione del procedimento.
QUALI SI
Bottiglie di plastica rigorosamente vuote e ridotte di volume, buste della spesa, buste della pasta, cellophan per imballaggi, flaconi per prodotti di pulizia e igiene personale, incarti brioches trasparenti, incarti caramelle trasparenti, pellicole di cellophane, plastiche da imballaggio, polistirolo da imballaggio, sacchetti in plastica, vaschette del gelato, vaschette porta-uova trasparenti, vassoi per alimenti in genere, vaschette per formaggi o yogurt, vassoi di polistirolo, sacchetti e pellicole di plastica, sacchetti per la spesa, tubetti vuoti in plastica del dentifricio o della maionese, bicchieri e piatti di plastica puliti da residui organici, tutti gli imballaggi di plastica.
QUALI NO
Posate di plastica, giocattoli, sedie di plastica, tubi e tutti gli oggetti di plastica che non sono imballaggi; tutti quei rifiuti che presentano residui di materiali organici (es.: cibi) o di sostanze pericolose (vernici, colle, ecc.).
DOVE E COME
Schiaccia bene questi rifiuti, mettili nel sacco giallo fornito dalla ditta o comunque in un sacco semitrasparente che consenta agli operatori di distinguere la sagoma del rifiuto (NO SACCHI NERI) ed esponilo nei due giorni alla settimana secondo il calendario.
LA LORO DESTINAZIONE
La plastica viene portata alla piattaforma di raccolta differenziata convenzionata con il sistema CONAI; qui i rifiuti subiscono una prima selezione manuale e il confezionamento in balle per il trasporto all’impianto di riciclaggio. Dagli imballaggi di plastica si ottengono nuovi contenitori, panchine e arredi urbani, tubi e altri oggetti per l’edilizia, indumenti (da 12 bottiglie di acqua si ottiene un maglione in pile).
L’organo comunale competente a ricevere e istruire le domande di accertamento di compatibilità paesaggistica è lo stesso deputato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Per gli interventi di lieve entità di cui alla nuova lettera h bis) del primo comma dell’art. 3, L.R. 28/1998, la documentazione da presentare unitamente all’istanza di compatibilità paesaggistica è quella prevista dall’art. 2 del D.P.R. 139/2010, così come previsto dal nuovo articolo 5 bis della medesima L.R. 28/1998. […relazione paesaggistica in forma semplificata(n.d.r)]
Il Comune, dopo aver provveduto a istruire la pratica e a richiedere il parere obbligatorio della Soprintendenza, si pronuncia direttamente sulla domanda e provvede a rilasciare il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, compresi i provvedimento di irrogazione delle relative sanzioni. E’, pertanto, da intendersi superato quanto previsto dal paragrafo 5.2. della Direttiva n. 2, approvata con Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2010 n. 33/64.
QUALI SI
Giornali, riviste, quaderni, scatole, buste del latte e dei succhi di frutta (tetrapak), carta da pacchi, carta del pane, cartoni delle pizze se non unti, imballaggi di carta o cartone della pasta, del riso, dei cornflakes, vaschette portauova in cartone, ecc. (tutti i materiali a base di cellulosa).
QUALI NO
carta unta o bagnata, piatti e bicchieri di carta, carta forno.
DOVE E COME
Raccogli la carta e il cartone e conferiscilo all'interno della busta in carta consegnata in dotazione oppure legalo a pacchi o in scatole; esponilo davanti alla tua abitazione nei due giorni alla settimana secondo il calendario. NON utilizzare nessun sacchetto di plastica né riporre la carta sfusa o non debitamente legata dentro alcun contenitore.
LA LORO DESTINAZIONE
La carta viene portata alle piattaforme di raccolta differenziata convenzionate con il sistema CONAI; qui i rifiuti subiscono una prima selezione manuale e il confezionamento in balle per il trasporto alle cartiere.
Dalla carta e dal cartone proveniente dai rifiuti si ottengono nuovi prodotti: imballaggi, fogli, quaderni, carta per usi domestici, ecc.
I provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di competenza comunale hanno per oggetto le medesime categorie di opere e i lavori per i quali il Comune ha la subdelega per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 D.lgs. 42/2004. Gli interventi per i quali è possibile presentare al Comune domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica devono rispettare il dettato di cui al citato art. 167, comma 4, D.lgs. 42/2004, [L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.(n.d.r)]
per cui restano esclusi dalla possibilità di ottenere un accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi comportanti in data successiva al 12 maggio 2006 un aumento di volumetria e superficie, non previamente autorizzato.
Nel caso in cui la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica abbia ad oggetto interventi non ammissibili ai sensi dell’art. 167, comma 4, D.lgs. 42/2004, il Comune competente provvede a ordinare la remissione in pristino dello stato dei luoghi in applicazione del comma 1 del medesimo articolo.
VETRO
QUALI SI
Bottiglie in vetro, bicchieri (non di cristallo), vasi in vetro.
QUALI NO
Lampadine, neon, specchi, contenitori in pirex.
DOVE E COME
Usa il contenitore in dotazione da riutilizzare sempre senza sacchi di plastica, ed esponilo un giorno a settimana secondo il calendario. In questo nuovo appalto il vetro dovrà essere conferito insieme alle lattine e in generale al metallo e alluminio.
LA LORO DESTINAZIONE
Il vetro viene portato alla piattaforma di raccolta differenziata convenzionata con il sistema CONAI; qui i rifiuti subiscono una prima selezione manuale e vengono trasportati alla vetreria per il riciclaggio. Dai rifiuti in vetro si ottengono nuovi oggetti. Il vetro può essere riciclato infinite volte.
METALLO/ALLUMINIO
QUALI SI
appendiabiti in metallo, barattoli di metallo, bomboletta spry per capelli, bulloni, carta alluminio pulita, chiodi, coperchio Yogurt, foglio di alluminio, grucce in metallo, lattine o barattolame da conserva, lattine per bevande o olio vegetale, pentole o padelle, scatole di metallo, stoviglie in acciaio, metallo e alluminio, tappi a corona, tappi di alluminio, vaschette di alluminio pulite, viti, rondelle, spilli.
QUALI NO
Bombolette contenenti il simbolo "T" e/o "F", pile.
DOVE E COME
Usa il contenitore in dotazione da riutilizzare sempre senza sacchi di plastica, ed esponilo un giorno a settimana secondo il calendario. In questo nuovo appalto, le lattine e in generale il metallo e l’alluminio dovrà essere conferito insieme al vetro.
LA LORO DESTINAZIONE
il metallo e l'alluminio viene portato alla piattaforma di raccolta differenziata convenzionata con il sistema CONAI; attraverso dei sistemi meccanici, magnetici o manuali, il rifiuto subisce una prima selezione e successivamente destinato ad appositi stabilimenti industriali dove viene fuso ad altissime temperature, per essere poi reintrodotto nel ciclo di produzione e, dunque, subire ulteriori fusioni o lavorazioni ed essere riutilizzato per produrre nuovi utensili, elettrodomestici, complementi di arredo, articoli sportivi, materiali edili e molto altro.
La novella legislativa attribuisce ai Comuni, limitatamente alle tipologie di opere di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, anche la competenza ad adottare i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, pecuniarie o demolitorie, conseguenti all’accertamento di compatibilità paesaggistica. I criteri da utilizzare per la valutazione della compatibilità paesaggistica dell’intervento abusivo e per la determinazione del danno apportato al paesaggio, sono riportati nella Direttiva n. 2, approvata con Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2010 n. 33/64.
Qualora il Comune accerti la compatibilità dell’intervento abusivo con il bene paesaggistico tutelato, l’art. 167, comma 5, D.lgs. 42/2004 prevede che la sanzione da applicare sia di natura pecuniaria. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato attraverso una perizia di stima redatta a cura del trasgressore secondo i criteri di cui alla citata Direttiva n. 2. e firmata da un tecnico abilitato. Alla medesima Direttiva n. 2 i Comuni dovranno fare riferimento per le procedure da adottare ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria e della gestione delle situazioni pregresse.
Nell’ipotesi in cui l’Ente delegato abbia irrogato la sanzione demolitoria/ripristinatoria e il trasgressore non abbia adempimento alla remissione in pristino dello stato dei luoghi alterato dall’abuso, ai sensi dell’art. 167, comma 3, D.lgs. 42/2004, lo stesso Ente si attiva per l’esecuzione d’ufficio di quanto disposto. Analogamente, qualora il trasgressore non provveda spontaneamente al pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria, l’Amministrazione comunale competente adotta i provvedimenti esecutivi necessari alla riscossione forzata di quanto dovuto.
QUALI SI
Scarti della cucina (bucce, pane secco, avanzi di cibo), alimenti (sia crudi che cucinati), avanzi di pasti, biscotti, bucce di frutta, capelli, carne, fiori recisi e secchi, fondi di tè o caffè, frutta / formaggi, gusci d’uovo, lische, noccioli, ossi, paglia, pane, piccole quantità di segatura, semi, stuzzicadenti, tappi in sughero, torsoli, tovaglioli di carta.
QUALI NO
Metalli, cenere in grandi quantità, materiale non degradabile.
DOVE E COME
Usa il sacco compostabile e, ben chiuso, mettilo nell'apposito contenitore, quindi esponilo nei giorni indicati sul calendario.
Se si utilizza il composter (in dotazione su richiesta, solo per le utenze in agro), seguire le indicazioni della guida sul compostaggio domestico ad esso allegate.
LA LORO DESTINAZIONE
I rifiuti organici vengono trasportati nell’impianto di compostaggio di qualità di Verde Vita (Porto Torres).
Nel proprio giardino, se si usa il composter, o nell’impianto di compostaggio di qualità, i rifiuti organici si trasformano in un ottimo terriccio, il compost, da utilizzare nell’orto o per trapiantare fiori.
Il comma 2 dell’art. 3 della L.R. 28/1998 così come modificato e integrato dalla L.R. 21/2011, prevede chesiano rilasciati dall'organo comunale competente i pareri (pareri sui condoni edilizi per opere abusive realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico n.d.r) di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 28 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23. L’art. 17 comma 1 lettera d) della L.R. 21/2011 nel modificare il comma 2 dell’art. 3 della L.R. 28/1998 con la soppressione delle parole “con la stessa procedura”, diversifica espressamente il procedimento di parere paesaggistico in materia di condono rispetto ai procedimenti di autorizzazione paesaggistica. Ciò comporta che i pareri di cui alla lettera d) comma 1 dell’art. 28 della L.R. 23/85, dovranno essere rilasciati dal Comune senza necessità di acquisizione formale del parere preventivo e vincolante della Soprintendenza.
QUALI SI
Erba falciata, fiori recisi, foglie e arbusti secchi, potature, avanzi dell’orto.
QUALI NO
Materiali non biodegradabili.
DOVE E COME
Per piccoli quantitativi utilizza buste compostabili ed esponile nei giorni di raccolta dell'organico, mentre per grandi quantitativi, superiori a 2 buste o 2 fascine, se si richiede il ritiro a domicilio, telefona al numero verde 800.13.40.89 attivo dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e prendi accordi con la ditta per le modalità di ritiro; in generale le potature dovranno comunque essere legate in fascine e gli sfalci d’erba messi nei sacchi.
Se si utilizza il composter (solo per le utenze in agro), seguire le indicazioni della guida sul compostaggio domestico ad esso allegate.
LA LORO DESTINAZIONE
Gli scarti di giardino vengono trasportati nell’impianto di compostaggio di qualità di Verde Vita (Porto Torres).
Nel proprio giardino, se si usa il composter, o nell’impianto di compostaggio di qualità, i rifiuti organici si trasformano in un ottimo terriccio, il compost, da utilizzare nell’orto o per trapiantare fiori.
L’art. 167, comma 5, D.lgs. 42/2004 prevede, come di seguito, che il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi sopra descritti presenti apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria […rimessione in pristino a proprie spese (n.d.r)]. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater D.lgs. 42/2004 [… per opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa (n.d.r)], si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma 5.
QUALI SI
Mobili, elettrodomestici (frigoriferi, cucine, lavatrici, ecc.), materassi, oggetti in ferro, ecc.
QUALI NO
Resti di demolizioni e ristrutturazioni edilizie, tutti i materiali oggetto di raccolta differenziata; i materiali edili pericolosi (es. eternit) vanno smaltiti a cura delle imprese che svolgono i lavori, tramite ditte autorizzate.
DOVE E COME
Stazioni ecologiche, ritiro a domicilio gratuito prenotato con telefonata al numero verde.
LA LORO DESTINAZIONE
I rifiuti ingombranti vengono smaltiti in modo diverso in relazione alla loro composizione. Quando possibile i vari materiali vengono separati e avviati a recupero; alcuni materiali non recuperabili (materassi, oggetti con materiali non separabili, ecc.) vengono portati in discarica. Prenota il ritiro a domicilio chiamando il numero verde 800.13.40.89 attivo dalle ore 8,30 alle ore 12,30; il ritiro avverrà con frequenza settimanale nel giorno indicato sul calendario.
Per persone disabili e anziane il ritiro avverrà all'interno della propria abitazione. Gli ingombranti vanno esposti fuori dalla porta della propria abitazione la sera prima del giorno previsto per il ritiro.
NOTA: si ricorda che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (computer, stampanti, televisori, ecc) possono essere consegnati presso i rivenditori.
L’art. 18 della L.R. 21/2011 introduce nel testo della L.R. 28/1998 l’art. 5 bis che, in materia di procedimento di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui alla lettera h bis) del novellato articolo 3, rinvia al regolamento emanato con il D.P.R. 139/2010.
La Regione ha così recepito quelle norme di semplificazione procedimentale che, in attuazione dei principi di snellimento e di concentrazione stabiliti dall’art. 146, comma 9, D.lgs. 42/2004, rendono più agile il procedimento di autorizzazione avente un impatto meno rilevante sul paesaggio.
L’art. 2 del D.P.R. citato prevede che debba essere allegata all’istanza di autorizzazione una relazione paesaggistica semplificata redatta secondo il modello di “scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificato” di cui al D.P.C.M. 12/12/2005. Il tecnico abilitato deve redigere la predetta relazione paesaggistica in modo completo ed esaustivo, in conformità alle prescrizioni di cui al medesimo art. 2, allegando inoltre, al fine di una più compiuta valutazione paesaggistica dell’intervento, la simulazione fotografica delle modiche proposte.
Nella relazione paesaggistica semplificata il tecnico dovrà anche attestare la conformità dell’intervento alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia.
I termini di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. citato, sono di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza (salve le ipotesi di provvedimento negativo anticipato), dei quali 30 per l’istruttoria comunale, 25 per l’espressione del parere della Soprintendenza e 5 per l’emissione del provvedimento finale.
Si evidenzia che l’inutile decorso dei predetti termini senza che il Comune abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull’istanza comporta, ai sensi dell’art. 4, comma 9, del regolamento D.P.R. 139/2010 in questione, la formazione del silenzio inadempimento impugnabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 2, comma 8, della L. 241/1990 nonché la responsabilità della Amministrazione comunale per il risarcimento del danno derivato dal ritardo ai sensi dell’art. 2 bis della medesima L. 241/1990.
QUALI SI
Grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, forni, apparecchi per cottura, stufe, apparecchi per ventilazione, apparecchi elettrici per riscaldamento, ecc.) piccoli elettrodomestici (aspirapolvere, altri apparecchi per la pulizia, macchine per cucire e tessili, ferri da stiro, friggitrici, tostapane, frullatori e altri apparecchi per preparare cibi e bevande, coltelli elettrici, asciugacapelli, rasoi elettrici, ecc.) apparecchi informatici (computer, stampanti, fotocopiatrici, calcolatrici, fax, telefoni, ecc.) apparecchi di consumo (videoregistratori, tv, strumenti musicali, videocamere, ecc.), apparecchi per illuminazione (lampadine, neon, ecc.) utensili elettrici ed elettronici (trapani, seghe, tagliaerba, ecc), dispositivi medici, distributori automatici.
QUALI NO
Tutto ciò che non è un apparecchio elettrico o elettronico.
DOVE E COME
Stazioni ecologiche, ritiro gratuito a domicilio prenotato con telefonata al numero verde 800.13.40.89 attivo dalle ore 8,30 alle ore 12,30, consegna presso il rivenditore, se si acquista un apparecchio dello stesso tipo di quello da buttare.
LA LORO DESTINAZIONE
Le norme recenti sui rifiuti da apparecchi elettrici e elettronici prevedono che prima del trattamento vero e proprio i RAEE vengano sottoposti alla fase di separazione dei materiali per rimuovere i componenti pericolosi dal punto di vista ambientale che vengono separati e inviati a specifici impianti di smaltimento.
L’art. 4 del D.P.R. 139/2010 delinea un procedimento molto articolato che si snoda in una pluralità di fasi a cui viene fatta corrispondere una pluralità di ipotesi di chiusura del procedimento.
L’istruttoria del Comune è segnata da una serie di verifiche preliminari: in primo luogo deve essere accertata la tipologia dell’intervento da realizzare e la completezza della documentazione presentata, a cui fa seguito l’eventuale invito a produrre le integrazioni necessarie. L’inutile decorso del termine per la produzione delle integrazioni richieste comporta l’obbligo per l’Amministrazione procedente di concludere comunque il procedimento (art. 4, comma 1).
Superata questa fase preliminare, il procedimento conosce un’altra tappa preparatoria, ispirata al principio di concentrazione dei procedimenti ed economicità dell’azione amministrativa. Il comma 2 dell’art. 4 in commento stabilisce, infatti, che il Comune debba verificare la conformità dell’intervento alla vigente disciplina urbanistico edilizia. La verifica in questione consiste in una vera e propria attività valutativa di merito e non una mera presa d’atto dell’attestazione allegata all’istanza dal tecnico abilitato e, nel caso in cui dia esito negativo, comporta la chiusura anticipata del procedimento mediante una dichiarazione di improcedibilità della domanda.
Superati questi primi snodi preparatori si entra nel pieno dell’istruttoria di competenza comunale, con la valutazione della compatibilità paesaggistica dell’intervento di lieve entità e con la verifica della sua conformità alle prescrizioni d’uso eventualmente contenute nel Piano Paesaggistico Regionale. Al termine di tale fase si debbono distinguere due ipotesi:
1. nel caso di valutazione negativa si registra la terza ipotesi di chiusura anticipata del procedimento con l’adozione di un provvedimento di rigetto dell’istanza da parte del Comune - previo preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 - senza investire della decisione la Soprintendenza (art. 4, comma 4). In tale ipotesi il richiedente ha la facoltà di adire l’organo ministeriale investendolo in seconda istanza della domanda sulla quale l’Amministrazione locale si è già pronunciata in senso negativo. Instaurato un contraddittorio necessario tra le due Amministrazioni con la facoltà del Comune di inviare le proprie deduzioni ed osservazioni alla Soprintendenza, quest’ultima, entro i successivi 30 giorni, “decide in via definitiva, rilasciando o negando l’autorizzazione” ( art. 4, comma 5).
2. nel diverso caso in cui l’istruttoria in capo al Comune abbia dato esito favorevole alla realizzazione dell’intervento, essa si concluderà con una proposta motivata di accoglimento dell’istanza alla Soprintendenza (art. 4, comma 6). Tale proposta apre la quarta fase del procedimento autorizzatorio semplificato, in relazione alla quale vanno distinte nuovamente due differenti ipotesi, a seconda che anche la valutazione da parte dell’Amministrazione statale dia esito positivo oppure negativo.
a) Nel caso di valutazione positiva la Soprintendenza emetterà il proprio parere vincolante favorevole entro venticinque giorni dal ricevimento della proposta e lo invierà tempestivamente al Comune per la pronuncia dell’autorizzazione nei cinque giorni successivi (art. 4, comma 7).
b) Nel caso di valutazione negativa, invece, sarà la stessa Soprintendenza a rigettare direttamente l’istanza chiudendo ancora una volta anticipatamente il procedimento (art. 4, comma 8).
Un ulteriore elemento di novità e semplificazione rispetto al procedimento ordinario è dato dal fatto che, qualora il parere vincolante della Soprintendenza non pervenga nel termine prescritto, il Comune conclude comunque il procedimento e rilascia l’autorizzazione paesaggistica, senza indire la conferenza di servizi prevista dall’articolo 146, comma 9, del D.lgs. 42/2004.
In relazione alla natura del parere della Soprintendenza si precisa che lo stesso, ai sensi dell’art. 4, comma 10, del D.P.R. 139/2010, è, allo stato attuale, obbligatorio e vincolante.
QUALI SI
Adesivi, cd e dvd, aghi, astuccio rimmel o rossetto, bacinelle, batuffoli di ovatta, calze, cerotti, cottonfioc, giocattoli, gomme da masticare, gomme da cancellare, penne, fiori finti, fili elettrici, guanti in gomma, occhiali, rasoi, sacchetti per aspirapolvere, scatolette in metallo, secchi, siringhe, spazzola per capelli, per abiti, per animali, spazzolino da denti, spugnette, stracci, tamponi per timbri, tappezzeria, videocassette, zerbini.
QUALI NO
I rifiuti riciclabili, materiale sfuso e incandescente.
DOVE E COME
Usa il sacco grigio per il secco indifferenziato e quello fuxia per i panni igienici forniti dalla ditta o comunque usa un sacco semitrasparente che consenta agli operatori di distinguere la sagoma del rifiuto (NO SACCHI NERI), ed esponilo nei giorni indicati sul calendario.
NOTA: i panni igienici possono essere conferiti anche insieme al secco indifferenziato nella busta dedicata al rifiuto secco indifferenziato. Per usufruire del servizio dedicato di ritiro dei panni igienici, è necessario iscriversi all'elenco delle utenze chiamando il numero verde 800.13.40.89 attivo dalle ore 8,30 alle ore 12,30; il ritiro avverrà con frequenza di quattro volte a settimana (oltre il giorno di ritiro del secco) nei giorni indicati sul calendario.
LA LORO DESTINAZIONE
I rifiuti non recuperabili raccolti nel territorio dell'Unione del Coros vengono conferiti presso discarica autorizzata.
L’art. 19 della L.R. 21/2011 modifica l’art. 9 della L.R. 28/1998 relativo alle competenze regionali in materia paesaggistica. Al comma 1 del medesimo articolo 9 viene inserita la disposizione secondo cui le istanze di competenza regionale devono essere trasmesse dal Comune al competente Servizio per la tutela paesaggistica entro 30 giorni dalla loro presentazione “corredate dall’attestazione dell’amministrazione comunale sulla conformità dell’intervento ai vigenti strumenti urbanistici comunali”, da compiere anche alla luce delle disposizioni dettate relativamente a questi ultimi dalle norme regionali in materia di urbanistica e di pianificazione paesaggistica.
L’attestazione introdotta dalla novella legislativa comporta, al pari di quella prevista nel procedimento semplificato, un’attività valutativa di merito in ordine alla conformità urbanistica dell’intervento e si estende a tutte le istanze di competenza regionale, sia quelle di autorizzazione ex art. 146 D.lgs. 42/2004 sia quelle di accertamento di compatibilità ai sensi dell’art. 167 del medesimo Decreto legislativo.
Considerato che detta verifica non comporta l’esercizio di funzioni paesaggistiche, anche i Comuni che sono decaduti dalla delega ricevono le istanze paesaggistiche per poi trasmetterle, nel prescritto termine di 30 giorni, ai competenti Uffici regionali corredate dall’attestazione urbanistica in argomento. La disposizione si applica a tutti i tipi di intervento, compresi gli interventi di lieve entità di cui all’art. 3 lett. h bis della L.R. 28/1998 e quelli soggetti al procedimento urbanistico della D.I.A.
Nel caso in cui venga accertata la non conformità urbanistica dell’intervento, il Comune dovrà dichiarare l’improcedibilità dell’istanza conseguentemente comunicare al soggetto e, per conoscenza, alla Amministrazione Regionale, la suddetta improcedibilità.
QUALI SI
Abiti, borse in pelle, tela o nylon, coperte, scarpe e scarponi, stracci puliti, tendaggi e tappezzerie, vestiti, zaini
QUALI NO
I rifiuti riciclabili, materiale sfuso e incandescente.
DOVE E COME
Conferisci gli abiti usati negli appositi contenitori installati in punti prestabiliti del centro abitato.
LA LORO DESTINAZIONE
Il 95% di questo materiale potrebbe essere riutilizzato, perciò gli abiti usati raccolti nel territorio dell'Unione del Coros saranno consegnati al più vicino impianto di trasformazione, dove avverrà una selezione in base alle loro condizioni. I capi troppo usurati per essere riutilizzati saranno riciclati trasformandoli in materiali grezzi e nuovi prodotti. I capi ancora in buone condizioni saranno riproposti sul mercato mondiale come abiti di seconda mano. I prodotti tessili non più indossabili saranno convertiti in altri prodotti, ad esempio in stracci per la pulizia. I capi non più utilizzabili riceveranno una nuova vita come fibre tessili o saranno utilizzati nella manifattura di altri prodotti, come ad esempio materiali assorbenti e isolanti per l'industria automobilistica. Se nessuna delle precedenti opzioni è possibile, i tessili saranno usati per produrre energia.
L’allegato A alla Delibera G.R. n. 13/5 del 28 marzo 2012 riporta secondo una “Tabella Unica” o distinti per “Zone Urbanistiche”, tutti gli interventi delegati alle amministrazioni comunali o alle Unioni di Comuni relativamente ai seguenti procedimenti:
Per ciascun intervento, numerato progressivamente, viene resa descrizione e relativo riferimento normativo.
QUALI SI
Pile a stilo, a bottone per orologi, batterie per piccoli elettrodomestici. Blister, flaconi per sciroppo, siringhe richiuse con il tappo, farmaci scaduti. Rifiuti tossici e infiammabili sulle cui etichette compaiono i simboli T, F (prodotti per il Fai da Te, colla, vernice, solventi, smacchiatori, insetticidi, ecc).
QUALI NO
Batterie per automobili, tutti i materiali oggetto di raccolta differenziata.
DOVE E COME
Conferisci pile, farmaci e rifiuti tossici e infiammabili negli appositi contenitori installati in punti prestabiliti del centro abitato, presso le farmacie e i negozi o presso l'ecocentro comunale.
LA LORO DESTINAZIONE
Attualmente le pile raccolte vengono consegnate ad una ditta specializzata che, dopo aver selezionato le pile recuperabili, le avvia allo smaltimento presso discarica autorizzata. I farmaci scaduti invece vengono avviati all'incenerimento come previsto dalla legge. I rifiuti tossici non vanno assolutamente mescolati tra di loro e devono essere raccolti in casa separatamente e possibilmente nelle loro confezioni originali. Ciò che non è abbastanza risaputo è che queste sostanze sono sì pericolose in sé, ma rendono inutilizzabili per il riciclaggio anche i contenitori nei quali sono rimasti a lungo.
Il D.lgs. 42/2004 Codice dei Beni culturali e del paesaggio, all’art. 149 - Interventi non soggetti ad autorizzazione, stabilisce che:
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a) (….), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
QUALI SI
Oli vegetali esausti, grassi di frittura, olii di conservazione delle verdure o pesce, di origine domestica.
QUALI NO
Olio motore, olii lubrificanti, prodotti petroliferi, olii minerali di provenienza industriale
DOVE E COME
Conferisci l'olio vegetale esausto, negli appositi contenitori installati in punti prestabiliti del centro abitato, in bottiglie di plastica.
LA LORO DESTINAZIONE
L'olio esausto, che contiene i residui carbonizzati delle fritture, diventa acido, si altera nell'odore e nel sapore, prende un colore scuro, forma emulsione con l'acqua e fa schiuma. Non essendo più idoneo al consumo umano l'olio esausto diventa un fattore di rischio per l'ambiente e soprattutto per la salute umana. Deve essere quindi smaltito in modo corretto, nel rispetto delle norme ambientali e sanitarie, per cui sono necessarie operazioni a carattere industriale che solo un impianto di recupero può garantire. L'olio vegetale esausto raccolto nel circuito dell'Unione del Coros, viene quindi avviato al recupero industriale da cui e' possibile ottenere prodotti d'alto profilo ambientale che sostituiscono vantaggiosamente altri prodotti a base d'idrocarburi od ottenuti per sintesi chimica.
Al contrario, l'olio esausto immesso negli scarichi idraulici delle cucine è particolarmente dannoso e si comporta come una vera e propria calamita che attrae parti solide, carta ecc. ostruendo col tempo le tubazioni. L'olio che arriva nella fossa settica o nel depuratore comunale, genera fenomeni di fermentazione anaerobica che compromettono i processi biologici dell'impianto.