Esercizio in forma associata delle funzioni paesaggistiche
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/11 del 30/07/2009, in attuazione dei principi stabiliti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i, in particolare dagli articoli 159 comma 1 e 146 comma 6, si sono stabiliti i criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, ai sensi della L.R. 12 agosto 1998 n. 28.
Con la citata deliberazione, è stato disposto che gli enti locali, titolari delle funzioni paesaggistiche ai sensi della L.R. 12 agosto 1998 n. 28, anche attraverso le forme associative di cui alla L.R. 2 agosto 2005 n. 12, siano esse Unioni di Comuni o Comunità Montane, possano esercitare le funzioni finalizzate al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, qualora si dotino di una struttura in cui sia prevista, almeno, la presenza di un soggetto esperto in materia di paesaggio, secondo i criteri stabiliti nell’allegato “A” alla citata deliberazione della G.R..
Pertanto l’Unione di Comuni del COROS, ritenendo che la gestione in forma associata delle suddette funzioni rispondesse ai criteri di economicità e convenienza, nell’ambito delle finalità e obiettivi tesi a migliorare la qualità dei servizi erogati dai Comuni che la compongono, con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 20 del 29.08.2012, ha approvato la scelta di esercitare le funzioni finalizzate al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi della Legge Regionale 12 agosto 1998 n. 28, in forma associata, istituendo a tal fine, in capo all’Unione dei Comuni del Coros, una struttura delegata all’esercizio della suddetta funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, ai sensi dell’art. 46 comma 6 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..
Preso atto delle deliberazioni adottate dai vari Consigli Comunali, relative al trasferimento delle competenze paesaggistiche e durante gli incontri che si sono tenuti con i tecnici comunali, è stato predisposto lo schema di convenzione e la modulistica necessaria per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche richieste.
Con determinazione della Direzione generale della Pianificazione Urbanistica e della Vigilanza Edilizia n. 4402/DG del 04.10.2012, sono state quindi delegate le funzioni in materia paesaggistica ai sensi della L.R. n 28 del 12 Agosto 1998, all’Unione di Comuni del Coros di cui fanno parte i comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.
L’Unione di Comuni del Coros diventa perciò competente per il territorio, nel rispetto del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche relative a:
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interventi su edifici privati riguardanti le categorie di opere di cui all'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli previsti dalla lettera e) e di quelli ricadenti in aree di centro storico (zona urbanistica "A") non soggette a disciplina di piano particolareggiato o comunque attuativo, ovvero quando tale piano non sia stato precedentemente approvato ai sensi della Legge n. 1497 del 1939;
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interventi di nuova costruzione ricadenti nelle zone urbanistiche di completamento "B", con esclusione di quelli comportanti la demolizione delle preesistenze edificate nel periodo anteriore al 29 giugno 1939;
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interventi previsti negli strumenti di attuazione di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), approvati ai sensi dell'articolo 9, comma 5;
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posa in opera di insegne;
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linee elettriche di bassa tensione;
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trivellazione di pozzi per l'utilizzazione delle falde acquifere, escluse quelle minerali e termali;
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opere agro-silvo-pastorali non residenziali in agro (zona urbanistica "E"), purché sia rispettato l'indice edificatorio pari a 0,03 mc/mq.;
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attività silvo-colturali, arboricoltura da legno, potature e manutenzione del patrimonio arboreo, opere antincendio e fasce tagliafuoco, lavori di difesa forestale, con esclusione del taglio a raso degli alberi ad alto fusto o cedui e delle opere di rimboschimento interessanti superfici superiori a 2 Ha;
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gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010;
Sono parimenti rilasciati dall'Unione dei Comuni del Coros:
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i pareri di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 28 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione di procedure espropriative), richiesti anche ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Legge finanziaria 1995), che abbiano per oggetto le opere previste al comma 1.
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i provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, compresi i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni, che hanno per oggetto le opere ed i lavori previsti dal comma 1, sono rilasciati dall'organo comunale.
Per tutte le altre categorie di lavori od opere non previste nelle elencazioni di cui sopra, le competenze rimangono in capo alla R.A.S. Ufficio Tutela del Paesaggio.
L'Ufficio intercomunale per la gestione delle funzioni paesaggistiche, sito ad Ossi, in via Marconi n.14, presso la sede dell'Unione dei Comuni del Coros, sarà aperto al pubblico ogni Martedì e Giovedì, dalle ore 10,30 alle ore 13,00, previo appuntamento da concordare con il Responsabile del Servizio, Dott. Ing. Francesco Angelo Meloni.
Contatti
Tel. 079.3406090;
skype: unione.coros